Lo studio fornisce consulenza ed assistenza in tutte le fasi di progettazione, realizzazione e gestione societaria, tributaria e amministrativa di Start-Up innovative.
Fornisce inoltre supporto nella selezione dei Bandi per l’erogazione di Contributi e Finanziamenti dedicati a tali realtà e nella relativa predisposizione di Business Plan e domande di partecipazione.

LE START-UP INNOVATIVE

 

L’introduzione nel sistema giuridico italiano di norme dedicate al mondo delle start-up innovative risale alla fine del 2012 allo scopo di stimolare imprese con una nuova cultura imprenditoriale, caratterizzata da alto livello innovativo e tecnologico. L’importanza che il Legislatore accorda a tale settore, si rileva all’eccezionalità delle agevolazioni conferitegli che non trovano pari in altri settori dell’imprenditorialità nazionale, come il Crowdfunding equity-based e il  work for equity.

In quest’ottica  il Decreto Legge 179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, entrata in vigore il 19 dicembre 2012 rappresenta un corpus normativo, che comprende tutte le fasi del ciclo di vita di una start-up, dalla nascita allo sviluppo, fino alla sua eventuale fase liquidatoria.

L’art. 25, comma 2, del DL 179/2012, ne offre una definizione:

“… l’impresa startup innovativa, di seguito «startup innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, …”.

Elenca poi una serie di requisiti affinché una società con questa forma giuridica possa qualificarsi come startup innovativa:

  • è costituita e svolge attività d’impresa  da  non  più  di sessanta mesi;
  • ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
  • a partire  dal  secondo  anno  di  attività  della  start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua,  così  come risultante  dall’ultimo  bilancio, non è superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
  • ha, quale  oggetto  sociale  esclusivo o prevalente,  lo   sviluppo,   la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi  innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

Inoltre, congiuntamente ai precedenti requisiti, che devono essere tutti soddisfatti, per aversi una start-up innovativa deve sussistere almeno una delle seguenti ulteriori condizioni:

  1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili.

Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso.

Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della startup innovativa;

 

  1. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
  1. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa”.

Proseguendo nell’esame della normativa, l’art. 25, comma 3 dispone che:

“le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate startup innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l’Ufficio del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la startup innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.”

Un ulteriore pilastro della disciplina è teso a favorire lo sviluppo dei c.d. “incubatori certificati”: trattasi di imprese che ospitano, sostengono e  accompagnano lo sviluppo delle start-up, offrendo attività di formazione, sostegno operativo e manageriale, fornendo strumenti e luoghi di lavoro e favorendo, infine, il contatto tra gli investitori.

MISURE DI SOSTEGNO ALLE START-UP INNOVATIVE

In favore delle startup innovative e degli incubatori certificati di startup innovative è prevista una serie di misure di sostegno di carattere tributario oltreché ai fini della costituzione ed iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare dei rapporti di lavoro nell’impresa (artt. 26-31). Sono altresì  esonerate dalla disciplina sulle società di comodo, sia per quanto riguarda il superamento del test di operatività che l’applicazione della normativa sulle società in perdita sistemica.

Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali agevolazioni è che tali imprese siano iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese. Occorre evidenziare tuttavia che, con Decreto interministeriale del 30 gennaio 2014, il Governo ha inteso disciplinare le modalità di attuazione dei predetti incentivi fiscali, la cui efficacia resta vincolata all’autorizzazione comunitaria.

 

  1. Esonero da diritti camerali e imposte di bollo (art. 26): startup innovative e incubatori certificati non dovranno pagare il diritto annuale ed i diritti di segreteria dovuti in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare 16/E emessa l’11 giugno 2014 dall’Agenzia delle Entrate, l’imposta di bollo per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle imprese .
  1. Facilitazioni nel ripianamento delle perdite (art. 26): in caso di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, le startup innovative godono di un regime speciale, che permette loro il ripianamento entro il secondo esercizio successivo).
  1. Gestione societaria flessibile (art. 26): l’atto costitutivo delle startup innovative create in forma di società a responsabilità limitata può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione.
  1. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (art. 27): le startup possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi work for equity. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una startup. Anche gli incubatori certificati possono utilizzare questa modalità di remunerazione.
  1. Credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato (art. 27 bis): è stato definito un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato nelle startup innovative e negli incubatori certificati. Tali agevolazioni consistono in un credito d’imposta pari al 35% del costo aziendale totale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, nel primo anno del nuovo rapporto di lavoro.
  1. Disciplina del lavoro tagliata su misura(art. 28): la startup innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi senza i vincoli quantitativi previsti per le altre società. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in startup solo con un contratto a tempo indeterminato. La disposizione è posta al fine di favorire la stabilizzazione dei rapporti nel tempo e ad evitare che al termine dei 48 mesi si instaurino rapporti di lavoro con ricorso a forme contrattuali potenzialmente elusive degli obblighi inerenti i rapporti di lavoro dipendente (es. partita Iva, collaborazioni a progetto ecc.)
  1. Facoltà di remunerazione flessibile (art. 28): la retribuzione dei lavoratori assunti da una startup innovativa non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o, parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.
  1. Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in startup (art. 29) Investimenti provenienti da persone fisiche (detrazioni Irpef del 19%) e giuridiche (deduzioni dell’imponibile Ires del 20%) per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016: gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in startup. Il beneficio fiscale è maggiore se l’investimento riguarda le startup a vocazione sociale e quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad al to valore tecnologico in ambito energetico: detrazioni Irpef al 25%; deduzioni dall’imponibile Ires al 27%. L’utilizzo del beneficio per l’anno 2016 è sottoposto alla preventiva autorizzazione da parte dell’autorità comunitaria.
  1. Introduzione dell’equity crowdfunding (art. 30), la cui regolamentazione di dettaglio è stata predisposta dalla Consob: con la pubblicazione del testo definitivo del “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di startup innovative tramite portali on-line ” l’Italia è il primo Paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno con uno strumento normativo dedicato. Le startup innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati.
  1. Accesso semplificato, gratuito e diretto per le startup al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (art. 30), un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla startup, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso regime speciale riservato alle startup.
  1. Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup da parte dell’ ICE-Agenzia (art. 30): include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. In particolare, è stata autorizzata l’emissione della “Carta Servizi Startup” che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati all’Agenzia.
  1. Fail-fast (art. 31): introduzione di procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la startup non decolli. Sottraendo le startup innovative dalla disciplina del fallimento, si permette all’imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio. Sul piano culturale, si mira ad aggredire il paradigma, molto radicato, della stigmatizzazione del fallimento.

 

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